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Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

      1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

      1. Identico.

      2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere       2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3-bis, il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una

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derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma. somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.
      3. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 2.       3. Identico.
        3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità

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  indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 2, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.
        3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
 

          a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;

 

          b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinare il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo;

 

          c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e


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  loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota dei compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte degli organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo;
 

          d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, può recedere dal contratto o rinunciare al compenso o alla quota parte di esso che determina il superamento del limite;

 

          e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto di cui al presente comma;

 

          f) per le regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al presente comma è emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

      3-quater. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi


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  ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-ter del presente articolo, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-ter, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza.
      4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 2, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2, primo periodo. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.       4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai rapporti in corso alla data del 28 settembre 2007.
      5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.       5. Identico.
      6. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 4 e 5 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 2.       6. Identico.
      7. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.       7. Identico.
      8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27       8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27

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dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo. dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2, 3 e 3-ter del presente articolo.
      9. Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.       9. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
      10. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.       Soppresso.
      11. Le disposizioni dei commi 9 e 10 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.       Soppresso.
      12. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».       12. Identico.
      13. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.       13. Identico.
      14. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione,       14. Identico.

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di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
      15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.       15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
      16. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.       16. Identico.
      17. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali       17. Identico.

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connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
        17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma».
      18. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1o ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.       18. Identico.
      19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del       19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio

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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
        19-bis. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno 2008, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.
      20. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.       20. Identico.
      21. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».       21. Identico.
      22. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:       22. Identico.

          a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;


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          b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».
 

Art. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).
        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.
        2. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
 

          a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento


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  individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
 

          b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

 

          c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi.

 

      3. Il Comitato-tecnico scientifico per il controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

        4. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi

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  dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
        5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
        6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sugli altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché al monitoraggio dei beni e dei servizi prodotti, del rapporto tra costo e prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a


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  misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici e la produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
 

      7. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 del presente articolo, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

        8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 

      «1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di


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  fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».
 

      9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

Art. 144-ter.
(Somma versata all'entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007).
 

      1. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta


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  nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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